L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA TUA AZIENDA

Premessa

ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini, Claude e molti altri strumenti stanno entrando nella quotidianità delle imprese. Vengono utilizzati per:

  • scrivere e-mail;
  • tradurre documenti;
  • creare offerte commerciali;
  • predisporre report;
  • analizzare dati;
  • assistere il servizio clienti;
  • realizzare immagini o contenuti pubblicitari.

L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale è perfettamente lecito. L’Unione Europea, però, ha introdotto alcune regole per garantire un utilizzo sicuro e trasparente.

Che cos’è l’AI Act?

L’AI Act è il Regolamento europeo 2024/1689 che disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.  Non vieta l’Intelligenza Artificiale, ne regola il suo utilizzo in base al rischio che il sistema può comportare.

Tutte le IA sono uguali?

No. L’AI Act distingue quattro categorie:

🟥 Rischio inaccettabile

Sono sistemi vietati.

Ad esempio:

  • social scoring;
  • manipolazione delle persone;
  • sfruttamento delle vulnerabilità;
  • alcune forme di riconoscimento biometrico.

🟧 Alto rischio

Sono consentiti ma soggetti a rigorosi obblighi.

Ad esempio sistemi utilizzati per:

  • selezione del personale;
  • concessione di credito;
  • dispositivi medici;
  • infrastrutture critiche.

🟨 Rischio limitato

Comprende molti strumenti di IA generativa. L’obbligo principale è informare l’utente quando interagisce con un sistema di IA o con contenuti artificiali.

🟩 Rischio minimo

La maggior parte delle applicazioni oggi utilizzate dalle imprese. Ad esempio:

  • assistenti alla scrittura;
  • traduttori automatici;
  • strumenti di supporto alla produttività.

L’AI Act riguarda anche la mia azienda?

Molto probabilmente sì. Anche se la vostra azienda non sviluppa software di Intelligenza Artificiale, potrebbe utilizzare strumenti basati sull’IA.

Ad esempio:

  • ChatGPT;
  • Microsoft Copilot;
  • Gemini;
  • sistemi di customer care;
  • software HR;
  • strumenti di marketing.

In questo caso l’azienda è generalmente qualificata come deployer, cioè utilizzatore professionale del sistema.

Quali sono i primi obblighi?

Per la maggior parte delle imprese gli adempimenti sono relativamente semplici.

  1. Formare il personale

L’AI Act richiede che chi utilizza sistemi di IA possieda un livello adeguato di conoscenza in relazione al proprio ruolo. Non serve diventare esperti di informatica. Occorre conoscere:

  • rischi;
  • limiti;
  • corretto utilizzo;
  • buone pratiche.

L’obbligo di alfabetizzazione è già applicabile.

  1. Utilizzare l’IA in modo trasparente

In alcuni casi è necessario informare le persone quando stanno interagendo con un sistema di Intelligenza Artificiale.

Ad esempio:

  • chatbot;
  • assistenti virtuali;
  • contenuti artificiali;
  • deepfake.

Gli obblighi di trasparenza sono disciplinati dall’art. 50 AI Act.

  1. Proteggere dati e informazioni riservate

Prima di inserire documenti aziendali in un sistema di IA è opportuno verificare:

  • dove vengono conservati i dati;
  • chi può accedervi;
  • se vengono utilizzati per addestrare il modello;
  • le garanzie offerte dal fornitore.

L’uso dell’IA non esonera dal rispetto del GDPR.

L’uso dell’IA può esporre la vostra azienda a violazioni di obblighi contrattuali di riservatezza (NDA e clausole di confidentiality). Prima di caricare documenti aziendali in un sistema di Intelligenza Artificiale verificare se:

  • il documento contiene informazioni riservate;
  • è soggetto ad un NDA o ad una clausola di riservatezza;
  • il contratto consente la comunicazione a fornitori esterni;
  • il servizio di IA offre adeguate garanzie contrattuali e tecniche.

Alcuni consigli pratici

Prima di utilizzare l’IA in azienda è consigliabile:

☐ individuare gli strumenti di IA già utilizzati;

☐ verificare per quali attività vengono impiegati;

☐ definire semplici regole interne di utilizzo;

☐ formare il personale;

☐ verificare gli aspetti privacy/confidentiality;

☐ valutare eventuali obblighi informativi.

Un uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale rappresenta non solo un obbligo normativo, ma anche un’opportunità per migliorare l’organizzazione aziendale, ridurre i rischi e rafforzare la fiducia di clienti e partner.

Come possiamo aiutarvi

Possiamo assistere la vostra azienda nelle principali attività di compliance, tra cui:

  • ricognizione degli strumenti di IA utilizzati;
  • verifica dell’applicabilità dell’AI Act;
  • predisposizione di policy aziendali;
  • formazione del personale;
  • supporto sugli obblighi di trasparenza;
  • coordinamento con la normativa privacy (GDPR).

Per chiarimenti o dubbi o per chiedere una consulenza scrivici a: office.ac@cdlegal.eu

 

Cliccare su “Accetto” è diventato un gesto automatico. Una formalità che ci separa da un acquisto,
una prenotazione o una semplice iscrizione. Ma dietro quell’azione apparentemente innocua si
nasconde spesso un effetto giuridico potenzialmente molto svantaggioso.
La sentenza n. 8802/2025 della Corte di Cassazione ne è un esempio concreto.

La vicenda
Una coppia acquista online due biglietti Ryanair per la tratta Alghero–Treviso. Il volo parte con un
forte ritardo, viene dirottato su Venezia, e i passeggeri finiscono col pagare di tasca propria il
trasferimento per raggiungere la destinazione prevista. Chiedono così la compensazione pecuniaria
prevista dal Regolamento UE 261/2004, che tutela i passeggeri in caso di ritardi, cancellazioni e
negato imbarco.
Il Giudice di Pace li risarcisce. Ma il Tribunale di Sassari ribalta tutto: nessun giudice italiano
poteva pronunciarsi sulla questione! Il motivo? La clausola 2.4 dei Termini e condizioni Ryanair,
accettata online al momento dell’acquisto del biglietto, stabilisce la competenza esclusiva dei
tribunali irlandesi! I passeggeri fanno ricorso in Cassazione. E qui si arriva al punto: quel clic vale davvero come accettazione vincolante della clausola di giurisdizione? La risposta della Corte di Cassazione è netta: sì!

La decisione della Cassazione
La Corte chiarisce che, nel caso in cui la domanda riguardi solo la compensazione forfettaria prevista dal Reg. 261/2004 (e non anche un risarcimento ulteriore ex Convenzione di Montreal), non si applicano le norme più restrittive di quest’ultima, che vietano la deroga alla giurisdizione. E nemmeno si applicano le norme a tutela del consumatore previste dal Regolamento UE 1215/2012, perché il contratto non è “combinato” (cioè non include anche l’alloggio o altri servizi).
In altre parole: se chiedi solo i 250 o 400 euro previsti dal Regolamento 261/2004, e non anche un danno ulteriore, il giudice competente si individua secondo le regole generali. E se, come in questo caso, hai accettato – cliccando – una clausola che attribuisce la competenza esclusiva ai tribunali irlandesi, quella clausola è valida e vincolante.
Il diritto europeo e la debole tutela del consumatore
A complicare, quindi, la questione c’è l’intreccio normativo tra regolamenti europei, diritto internazionale (come la Convenzione di Montreal) e diritto nazionale.
La Corte ha chiarito che nei trasporti aerei nazionali, non inclusi in pacchetti turistici comprensivi di alloggio, non si applicano le tutele rafforzate previste per i consumatori dall’art. 17 del Regolamento UE 1215/2012.
Questo vuol dire che, salvo casi particolari, il consumatore non può invocare la protezione della propria giurisdizione nazionale.
Se hai cliccato “Accetto” su un contratto che prevede il giudice irlandese, dovrai rivolgerti a quello, con tutti i costi e le difficoltà che ne conseguono.

Il valore del clic
Ciò che emerge da questa vicenda è la crescente distanza tra il significato che gli utenti attribuiscono a un gesto digitale — rapido, superficiale, istintivo — e la sua efficacia giuridica piena e vincolante.
La Cassazione ribadisce che, anche nel mondo digitale, un contratto è un contratto. E che le condizioni generali — anche se non lette, anche se nascoste dietro link e checkbox — vincolano chi le accetta.
In sintesi? Un semplice clic può decidere dove dovrai andare in giudizio. Anche se sei partito da Alghero e sei atterrato a Venezia… il tuo processo, se chiedi solo il rimborso del Regolamento UE, potrebbe iniziare a Dublino!
Leggere le clausole, o almeno conoscerne l’esistenza e il possibile impatto, non è un lusso: è una forma di autodifesa giuridica. Perché quel clic, tanto banale quanto rapido, può decidere dove, come e se potrai far valere i tuoi diritti.

Link alla sentenza: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/8802_04_2025_civ_noindex.pdf