Cliccare su “Accetto” è diventato un gesto automatico. Una formalità che ci separa da un acquisto,
una prenotazione o una semplice iscrizione. Ma dietro quell’azione apparentemente innocua si
nasconde spesso un effetto giuridico potenzialmente molto svantaggioso.
La sentenza n. 8802/2025 della Corte di Cassazione ne è un esempio concreto.
La vicenda
Una coppia acquista online due biglietti Ryanair per la tratta Alghero–Treviso. Il volo parte con un
forte ritardo, viene dirottato su Venezia, e i passeggeri finiscono col pagare di tasca propria il
trasferimento per raggiungere la destinazione prevista. Chiedono così la compensazione pecuniaria
prevista dal Regolamento UE 261/2004, che tutela i passeggeri in caso di ritardi, cancellazioni e
negato imbarco.
Il Giudice di Pace li risarcisce. Ma il Tribunale di Sassari ribalta tutto: nessun giudice italiano
poteva pronunciarsi sulla questione! Il motivo? La clausola 2.4 dei Termini e condizioni Ryanair,
accettata online al momento dell’acquisto del biglietto, stabilisce la competenza esclusiva dei
tribunali irlandesi! I passeggeri fanno ricorso in Cassazione. E qui si arriva al punto: quel clic vale davvero come accettazione vincolante della clausola di giurisdizione? La risposta della Corte di Cassazione è netta: sì!
La decisione della Cassazione
La Corte chiarisce che, nel caso in cui la domanda riguardi solo la compensazione forfettaria prevista dal Reg. 261/2004 (e non anche un risarcimento ulteriore ex Convenzione di Montreal), non si applicano le norme più restrittive di quest’ultima, che vietano la deroga alla giurisdizione. E nemmeno si applicano le norme a tutela del consumatore previste dal Regolamento UE 1215/2012, perché il contratto non è “combinato” (cioè non include anche l’alloggio o altri servizi).
In altre parole: se chiedi solo i 250 o 400 euro previsti dal Regolamento 261/2004, e non anche un danno ulteriore, il giudice competente si individua secondo le regole generali. E se, come in questo caso, hai accettato – cliccando – una clausola che attribuisce la competenza esclusiva ai tribunali irlandesi, quella clausola è valida e vincolante.
Il diritto europeo e la debole tutela del consumatore
A complicare, quindi, la questione c’è l’intreccio normativo tra regolamenti europei, diritto internazionale (come la Convenzione di Montreal) e diritto nazionale.
La Corte ha chiarito che nei trasporti aerei nazionali, non inclusi in pacchetti turistici comprensivi di alloggio, non si applicano le tutele rafforzate previste per i consumatori dall’art. 17 del Regolamento UE 1215/2012.
Questo vuol dire che, salvo casi particolari, il consumatore non può invocare la protezione della propria giurisdizione nazionale.
Se hai cliccato “Accetto” su un contratto che prevede il giudice irlandese, dovrai rivolgerti a quello, con tutti i costi e le difficoltà che ne conseguono.
Il valore del clic
Ciò che emerge da questa vicenda è la crescente distanza tra il significato che gli utenti attribuiscono a un gesto digitale — rapido, superficiale, istintivo — e la sua efficacia giuridica piena e vincolante.
La Cassazione ribadisce che, anche nel mondo digitale, un contratto è un contratto. E che le condizioni generali — anche se non lette, anche se nascoste dietro link e checkbox — vincolano chi le accetta.
In sintesi? Un semplice clic può decidere dove dovrai andare in giudizio. Anche se sei partito da Alghero e sei atterrato a Venezia… il tuo processo, se chiedi solo il rimborso del Regolamento UE, potrebbe iniziare a Dublino!
Leggere le clausole, o almeno conoscerne l’esistenza e il possibile impatto, non è un lusso: è una forma di autodifesa giuridica. Perché quel clic, tanto banale quanto rapido, può decidere dove, come e se potrai far valere i tuoi diritti.
Link alla sentenza: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/8802_04_2025_civ_noindex.pdf
